Sfratto da un immobile in affitto in Uruguay: le tempistiche, articolo per articolo
In Uruguay ci sono due regimi di sfratto con scadenze diverseE quale ti governa non è determinato dal debito: è determinato dal tuo contratto. Nell'ambito del regime senza garanzia della LUC, il giudice ordina lo sfratto con 6 giorni lavorativi e lo sceriffo esegue il rilascio entro 5 giorni lavorativi dalla data di notifica dell'ordine. Nel regime ordinario, il termine per lo sgombero è 20 giorni e il lancio non potrà avere effetto fino a dopo 15 giorni lavorativi dal giorno successivo alla notifica.
Il proprietario non può andarsene da soloIn entrambi i sistemi, lo sfratto viene eseguito dall'ufficiale giudiziario con un'ordinanza del tribunale (Legge 19.889, art. 442; Decreto Legge 14.219, art. 62). Cambiare le serrature, interrompere le utenze o rimuovere i propri effetti personali non è una fase del procedimento: non lo è nemmeno quando il debito sussiste e il contratto è scaduto.
La procedura accelerata della LUC non è attivata perché ha poche garanzie: richiede il cinque condizioni dell'articolo 421 contemporaneamenteUno di questi requisiti è che entrambe le parti abbiano espressamente dichiarato nel contratto di accettare di essere vincolate da tale legge. Qualora manchi uno di questi requisiti, il contratto di locazione sarà regolato dal Decreto Legge 14.219 o dal Codice Civile, a seconda dei casi.
- Che l'immobile venga utilizzato come abitazione residenziale.
- Il locatore non riceve alcuna garanzia di alcun tipo.
- Il contratto deve essere in forma scritta.
- Che il contratto indichi espressamente la durata e il prezzo del noleggio.
- Che entrambe le parti dichiarino espressamente nel contratto la propria volontà di sottomettersi a questa legge.
Locazione senza garanzia
Solo se il contratto soddisfa simultaneamente le cinque condizioni dell'articolo 421, tra cui la dichiarazione scritta da parte di entrambe le parti di sottoporsi a tale legge.
Legge 19.889 (LUC), articoli 421 e da 437 a 444
| Superato | Scadenza fissata dalla legge | Regola |
|---|---|---|
Intimidazione e default Se la scadenza di pagamento concordata scade senza che il pagamento venga effettuato, il locatore invierà una formale richiesta di pagamento, eventualmente tramite telegramma raccomandato, e si verificherà l'inadempimento se il pagamento non verrà effettuato entro tre giorni lavorativi, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla richiesta, a meno che il contratto non preveda l'inadempimento automatico. Il locatore si farà carico delle tasse e delle spese relative alla prima richiesta; le richieste successive saranno a carico dell'inquilino e non potranno superare il 20% dell'importo dovuto. | 3 giorni lavorativi | Legge 19.889, art. 437 |
Causa di sfratto Se l'inquilino è moroso, il proprietario ha il diritto di avviare una procedura di sfratto per mancato pagamento, che si svolge con procedura sommaria. La legge non fissa un termine per tale procedura: può essere avviata il giorno successivo o anche mesi dopo. | senza scadenza legale | Legge 19.889, art. 438 |
Termine ultimo per liberare l'immobile Prima di emettere qualsiasi decreto, il tribunale verifica che il contratto soddisfi i cinque requisiti dell'articolo 421. Una volta verificata la conformità, il giudice ordina lo sfratto entro sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'inquilino. | 6 giorni lavorativi | Legge 19.889, art. 439 |
Termine ultimo per sollevare obiezioni Nello stesso provvedimento di sfratto, avete a disposizione sei giorni lavorativi per presentare opposizione, e potete sollevare solo tre obiezioni: quelle previste dall'articolo 133 del Codice di procedura civile, quelle relative alla non conformità del contratto ai requisiti dell'articolo 421 e quelle relative al pagamento. Il pagamento parziale non è consentito e l'opposizione al pagamento priva di documentazione comprovante verrà respinta senza ulteriori procedimenti. | 6 giorni lavorativi | Legge 19.889, art. 440 |
Trasferimento al proprietario Il locatore ha sei giorni lavorativi per rispondere alle obiezioni, dopodiché si segue la procedura prevista dagli articoli 353 e seguenti del Codice generale di procedura. È appellabile solo la sentenza definitiva che accoglie o respinge le obiezioni; le altre decisioni sono soggette solo a riesame. | 6 giorni lavorativi | Legge 19.889, art. 441 |
Lancio Una volta firmato l'avviso di sfratto e scaduto il termine, il proprietario può richiedere lo sfratto in qualsiasi momento e l'ufficiale giudiziario lo eseguirà entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ti viene notificato il provvedimento. | 5 giorni lavorativi | Legge 19.889, art. 442 |
Avvia l'estensione La richiesta va presentata una sola volta, due giorni lavorativi prima della data prevista, e il giudice la accoglie solo se viene fornita una prova inconfutabile di forza maggiore. Il termine non può superare i cinque giorni lavorativi. L'ordinanza di sfratto e l'ordinanza di concessione o diniego della proroga non sono soggette ad appello. | 5 giorni lavorativi, una sola volta | Legge 19.889, articoli 443 e 444 |
Regime comune
Tutto il resto. La procedura si applica anche agli immobili che l'articolo 102 esclude dal resto della legge e si applica ugualmente agli inquilini che non pagano l'affitto.
Decreto-legge 14.219, Capitolo VIII, Sezione 1 (artt. 43-62)
| Superato | Scadenza fissata dalla legge | Regola |
|---|---|---|
Intimidazione e default Un inquilino è considerato inadempiente se non effettua il pagamento entro dieci giorni lavorativi dalla notifica. Anche la notifica stessa prevede un periodo di attesa: non può essere effettuata prima di dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento. | 10 giorni lavorativi | Decreto-legge 14.219, art. 55 |
Costo della notifica formale Il locatore è responsabile delle tasse e delle spese relative alla prima richiesta di pagamento; quelle relative alle richieste successive sono a carico della persona che ha ricevuto la richiesta, indipendentemente dal fatto che sia in mora o meno. Qualora tali spese siano a vostro carico, dovrete pagarle versando un acconto pari al 20% dell'importo richiesto. | il 20% dell'importo richiesto | Decreto-legge 14.219, art. 56 |
Termine ultimo per liberare l'immobile Nei procedimenti di sfratto per mancato pagamento dell'affitto, il giudice concede un termine di venti giorni e vi convoca per presentare eventuali opposizioni, secondo le modalità descritte nell'articolo precedente. In assenza di opposizioni, il procedimento si conclude senza ulteriori azioni e i termini decorrono dal giorno successivo alla relativa notifica. | 20 giorni | Decreto-legge 14.219, art. 48 |
Termine ultimo per sollevare obiezioni L'avviso di sfratto, che specifica il termine, intima al convenuto di sollevare obiezioni entro un periodo perentorio di dieci giorni lavorativi. In tutti i casi, viene inoltre affisso un avviso in un luogo visibile che richiede una dichiarazione in merito a eventuali subaffittuari. | 10 giorni lavorativi | Decreto-legge 14.219, art. 47 |
Chiudere il caso pagando La causa di sfratto contro gli inquilini morosi viene archiviata se, entro il termine per la presentazione delle opposizioni, si deposita l'importo dovuto maggiorato di 40% di tale importo a titolo di interessi maturati, tasse e spese. L'inquilino o il subaffittuario beneficia di tale archiviazione una sola volta. Nota: la percentuale 60% che circola è la formulazione originale di 1974, sostituita dalla Legge 15.799 di 30/12/1985, art. 17. | importo dovuto + 40%, una tantum | Decreto-legge 14.219, art. 51 |
Prolunga il termine pagando La proroga del termine di pagamento viene concessa se, entro i termini concordati, si versa l'affitto maturato maggiorato del 20% a titolo di unico risarcimento per interessi e spese; in tal caso, il tribunale proroga il termine per l'intero importo dovuto all'inquilino che ha pagato puntualmente. Tale proroga viene concessa una sola volta per caso. Per impugnare la sentenza di primo grado, è necessario dimostrare di aver versato mensilmente gli affitti alla Banca Centrale. | importo dovuto + 20%, una tantum | Decreto-legge 14.219, art. 52 |
Lancio Una volta scaduti i termini per lo sfratto, l'occupante viene sfrattato a proprie spese, su richiesta. Lo stesso articolo stabilisce due limitazioni: lo sfratto non può essere eseguito prima che siano trascorsi quindici giorni lavorativi dal giorno successivo alla notifica all'inadempiente, e il giudice può sospenderlo fino a sessanta giorni in caso di malattia o di giustificata forza maggiore. L'ordinanza di sfratto non è soggetta ad appello. | 15 giorni lavorativi prima, estensione di 60 giorni | Decreto-legge 14.219, art. 62 |
Perché non è specificato qui quanto tempo ci vuole?
La legge stabilisce una scadenza per ciascuna fase, non per il tempo che il tribunale impiega tra una fase e l'altra. Esiste inoltre una fase senza scadenza legale: l'articolo 438 autorizza il proprietario ad avviare la procedura di sfratto una volta che l'inquilino è inadempiente, e può farlo il giorno successivo o anche mesi dopo. Sommando i valori delle righe nelle tabelle sopra riportate si otterrebbe un numero che nessun caso rispetta, pertanto le scadenze sono elencate singolarmente, con il relativo articolo, e il totale non viene pubblicato.
Metà del Decreto-Legge 14.219 non si applica a un appartamento moderno
L'articolo 102 esclude dalla legge i contratti relativi a immobili costruiti dopo il 2 giugno 1968, "ad eccezione di quelli contenuti nel Capitolo VII e nella Sezione I del Capitolo VIII". Il Capitolo VII disciplina le garanzie, mentre la Sezione I del Capitolo VIII (articoli da 43 a 62) disciplina la procedura: pertanto, i termini di prescrizione indicati nelle tabelle sopra riportate sono rimasti in vigore, mentre le proroghe e i termini di prescrizione previsti dal Capitolo VI, che sono proprio quelli più frequentemente citati, non lo sono più. Lo stesso articolo aggiunge un altro punto spesso trascurato: le tutele per gli inquilini possono essere invocate solo da chi paga regolarmente l'affitto, mentre la procedura prevista dal Capitolo VIII si applica ugualmente anche a chi non paga.
| Causale | Scadenza dello sfratto | Regola |
|---|---|---|
| Motivi eccezionali di cui all'articolo 24 (ad eccezione del paragrafo 2) e ai paragrafi 1 e 5 dell'articolo 26 | un anno | Decreto-legge 14.219, art. 32 |
| Proprietà dannose (articolo 26, paragrafo 5) | Il giudice lo stabilisce, entro un termine massimo di 180 giorni. | Decreto-legge 14.219, art. 32 |
Questi termini sono previsti per motivi eccezionali, non per lo sfratto per mancato pagamento, e sono contenuti nel Capitolo VI: non si applicano agli immobili costruiti dopo il 2 giugno 1968.
Domande frequenti
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Fonti
Verificato rispetto al testo vigente su impo.com.uy l'8 ottobre 2026. Questa pagina ha scopo puramente informativo e non sostituisce il parere di un avvocato: ciò che conta in un caso è la decisione del giudice. Se hai già ricevuto una citazione o sei stato citato in giudizio, sono disponibili sportelli di assistenza legale gratuita.
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- Legge 19.889, art. 437 — notifica e inadempimento: tre giorni lavorativi e limite del 20% dei costi
- Legge 19.889, articoli da 438 a 441 — Procedimenti sommari, termine di sei giorni lavorativi ed eccezioni ammissibili
- Legge 19.889, artt. 442-444 — sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario, proroga per forza maggiore e inappellabilità
- Decreto-legge 14.219, art. 48 — termine di venti giorni per lo sfratto per ritardato pagamento
- Decreto-legge 14.219, art. 51 — chiusura del processo con l'importo dovuto maggiorato del 40%, una sola volta (formulazione fornita dalla legge 15.799, art. 17)
- Legge 15.799, art. 17 — la norma che ha sostituito il 60% originario dell'articolo 51 con il 40%
- Decreto-legge 14.219, art. 55 — termine massimo: dieci giorni lavorativi, e il precedente periodo di attesa per la notifica
- Decreto-legge 14.219, art. 62 — lancio: quindici giorni lavorativi di attesa e fino a sessanta giorni di rinvio
- Decreto-legge 14.219, art. 102 — ambito di applicazione: sono esclusi dalla legge gli immobili costruiti dopo il 2 giugno 1968, ad eccezione del Capitolo VII e della Sezione I del Capitolo VIII.